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Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari1, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,

Il regolamento (CE) n. 6/2002 istituisce un sistema di disegni o modelli in forza del quale si può ottenere, presentando domanda all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato nel seguito "l'Ufficio"), un disegno o modello che abbia efficacia in tutto il territorio della Comunità.

A tale scopo il regolamento (CE) n. 6/2002 detta un complesso di regole relative alla registrazione dei disegni o modelli comunitari, alla gestione dei disegni o modelli comunitari registrati, ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio nonché alla dichiarazione di nullità dei disegni o modelli comunitari.

Il presente regolamento di esecuzione reca i provvedimenti necessari per applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002.

Il presente regolamento deve garantire lo svolgimento armonico ed efficiente dei procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari da espletare dinanzi all'Ufficio.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Modalità procedurali della domanda

Art. 1 Contenuto della domanda

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell’UE contiene:

  1. a) la richiesta di registrazione del disegno o modello in quanto disegno o modello dell’UE registrato;

  2. b) il nome, l'indirizzo e la cittadinanza o nazionalità del richiedente nonché lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede od uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche va specificata la denominazione ufficiale, che può essere abbreviata nel modo usuale, nonché lo Stato alla cui legge esse sono soggette. Possono essere riportati i numeri telefonici e di telecopiatrice ed eventuali altre indicazioni per l'invio di comunicazioni, quale ad esempio l'indirizzo di posta elettronica. In linea di massima va fornito un solo indirizzo per ciascun richiedente: se sono forniti più indirizzi, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Se l'Ufficio ha assegnato al richiedente un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del richiedente;

  3. c) una riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4;

  4. d) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare ovvero ai quali s'intende applicare il disegno o modello, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

  5. e) se viene designato un rappresentante, il nome e indirizzo professionale del rappresentante a norma della lettera b); se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, nella domanda viene indicato quale indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto il primo indirizzo indicato. Quando sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune. Se l'Ufficio ha assegnato ai rappresentanti designati un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del rappresentante;

  6. f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una domanda precedente, una dichiarazione in tale senso che indichi la data di tale domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata presentata;

  7. g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di un'esposizione, una dichiarazione in tal senso che indichi la data della prima divulgazione dei prodotti nei quali è incorporato o ai quali è applicato il disegno o modello;

  8. h) l'indicazione della lingua in cui è redatta la domanda e della seconda lingua ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002;

  9. i) la firma del richiedente o del suo rappresentante a norma dell'articolo 65.

2. La domanda può contenere:

  1. a) una sola descrizione, per ogni disegno o modello, costituita da non più di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello; tale descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello; essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità, al presunto carattere individuale del disegno o modello oppure al suo valore tecnico;

  2. b) una richiesta di differimento della registrazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002;

  3. c) la classificazione, secondo l'accordo di Locarno, dei prodotti cui si riferisce la domanda ossia l'indicazione della classe o delle classi e della sottoclasse o delle sottoclassi a norma dell'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, (nel seguito "accordo di Locarno") di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2;

  4. d) la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione firmata dal richiedente la quale attesti che l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di essere citata a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002.

Art. 2 Domanda multipla

1. La domanda può essere multipla in quanto diretta ad ottenere la registrazione di più disegni o modelli fino a un massimo di cinquanta.

2.

3. Per ciascun disegno o modello contenuto nella domanda multipla va fornita la riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4 e l'indicazione del prodotto cui il disegno o modello va applicato od in cui va incorporato.

4. I disegni o modelli contenuti nella domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe.

Art. 3 Classificazione e indicazione dei prodotti

1. I prodotti sono classificati in base all'articolo 1 dell'accordo di Locarno, nella versione modificata ed in vigore alla data di deposito della domanda.

2. La classificazione dei prodotti serve esclusivamente a fini amministrativi.

3. L’elenco dei prodotti è redatto in modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti nell’elenco dei prodotti di tale classificazione.

4. I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe e sottoclasse cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi e sottoclassi.

Art. 4 Riproduzione del disegno o modello

1. La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori. Essa risponde alle seguenti condizioni:

  1. a) la riproduzione deve essere presentata su fogli di carta separati o sull'apposita pagina del modulo messo a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 68, a meno che la domanda non sia presentata per via elettronica a norma dell'articolo 67;

  2. b) ove si usino fogli di carta separati, il disegno o modello deve essere riprodotto su carta bianca opaca ed è incollato o stampato direttamente sulla carta stessa; deve essere presentata un'unica copia ed i fogli di carta non devono essere piegati né cuciti con punti metallici;

  3. c) i fogli separati devono avere dimensioni corrispondenti al formato DIN A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione non può avere dimensioni superiori a 26,2 cm x 17 cm; il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm; i fogli di carta devono inoltre recare nella parte superiore il numero di prospettive di cui al paragrafo 2 e, in caso di domanda multipla, il numero progressivo del disegno o modello; essi non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo tranne la dicitura "parte superiore", il nome o l'indirizzo del richiedente;

  4. d) se la domanda è presentata per via elettronica, la riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello deve essere realizzata in un formato digitale determinato dal direttore esecutivo dell'Ufficio; il modo in cui devono essere contraddistinti i vari disegni o modelli contenuti in una domanda multipla e le varie prospettive è determinato dal direttore esecutivo dell'Ufficio;

  5. e) il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore; la riproduzione dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell'iscrizione nel Registro dei disegno o modello dell’UE istituito dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 6/2002 (nel seguito «il Registro») e ai fini della pubblicazione diretta nel Bollettino dei disegno o modello dell’UE di cui all'articolo 73 dello stesso regolamento (CE) n. 6/2002.

2.

Sono ammesse fino a sette prospettive diverse del disegno o modello. Ciascuna riproduzione grafica o fotografica può contenere un'unica prospettiva. Ognuna delle prospettive è numerata dal richiedente con cifre arabe separate da un punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla prospettiva.

Se vengano presentate più di sette prospettive l'Ufficio può prescindere, ai fini della registrazione e pubblicazione, delle prospettive in eccesso. L'Ufficio considera le prospettive nell'ordine progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente.

3.

Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della superficie ripetitiva.

Si applicano le limitazioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell'alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché in un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi con lettere e cifre a grandezza di 16 punti.

Art. 8 Rivendicazione di priorità

1. Se nella domanda viene rivendicata, a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una o più domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. Il direttore esecutivo dell'Ufficio determina i documenti di prova che il richiedente deve fornire.

2.

Se il richiedente intende rivendicare la priorità di una o più domande precedenti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 in un momento successivo al deposito della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la precedente domanda, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data del deposito.

Le informazioni ed i documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

Art. 9 Priorità di esposizione

1.

Se la priorità di esposizione è rivendicata nella domanda a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 il richiedente presenta, insieme alla domanda o comunque entro tre mesi dal deposito della domanda, un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità ivi competente per la tutela della proprietà industriale.

Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato effettivamente incorporato o applicato al prodotto e divulgato nell'ambito dell'esposizione e deve inoltre indicare la data di apertura dell'esposizione e, quando questa data e quella della prima divulgazione non coincidono, anche la data della prima divulgazione del prodotto quando queste due date non coincidano. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettiva divulgazione del prodotto, debitamente certificata da detta autorità.

2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda. Le informazioni e l'attestato di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

Art. 10 Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali

Art. 11 Esame degli impedimenti alla registrazione

1. Se, a norma dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002, nel corso dell’esame degli impedimenti alla registrazione l’Ufficio rileva che il disegno o modello per il quale si richiede protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, punto 1), del regolamento suddetto o è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, l’Ufficio comunica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi.

2. L'ufficio indica il termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda ovvero modificare la domanda presentando una riproduzione modificata del disegno o modello pur salvaguardandone l'identità.

3. Se il richiedente non elimina entro tale termine gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi.