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Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014 Ud. (dep. 12/01/2015) Rv. 261552 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Atti allegati al ricorso - Deposito esclusivamente su supporto informatico - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261552-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

È irrituale il deposito degli atti allegati al ricorso per cassazione esclusivamente su supporto informatico, poiché il pubblico ufficiale ricevente ha il dovere di certificare anche il numero degli stessi ed è inoltre necessario poterne oggettivamente verificare il contenuto, evitando il rischio di perdite o modificazione dei dati. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto con ordinanza l'acquisizione di copia cartacea di atti originariamente depositati unicamente su supporto informatico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)