Sez. 4, Sentenza n. 15784 del 02/05/1977 Ud. (dep. 16/12/1977) Rv. 137476 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SENTENZA ASSOLUTORIA DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULL'AZIONE CIVILE PROPOSTA CONTRO L'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CONVERSIONE DELLA IMPUGNAZIONE IN APPELLO - DOVERE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SENTENZA ASSOLUTORIA DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULL'AZIONE CIVILE PROPOSTA CONTRO L'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CONVERSIONE DELLA IMPUGNAZIONE IN APPELLO - DOVERE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Mentre il giudice di primo grado non puo in alcun caso assolvere l'imputato e pronunciarsi positivamente sull'Azione civile proposta contro il medesimo, il giudice di appello, cui, a seguito di conversione del ricorso per Cassazione, compete l'Obbligo di esaminare il merito della impugnazione della parte civile, e legittimato, nel caso di accoglimento della impugnazione ai fini civili, a pronunciarsi sulle richieste della parte civile anche se non modifichi, per il divieto della reformatio in peius, la pronuncia assolutoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)