Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 847 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13770
- Pensioni
- Impiegati civili dello stato
- Contributo di riscatto del periodo di studi universitari
- Disparità rispetto al trattamento previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo
- Violazione dell'art. 3 Cost.
- Ulteriore contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost.
- Insussistenza
- Ambito didiscrezionalità del legislatore
- Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
- D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, art. 13, primo comma. legge 29 aprile 1976 n. 177, art. 14.
- Cost., artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma.
Leggi la massima
La discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto - sia in ordine ai periodi e servizi da ammettere al riscatto sia in ordine all'onere, totale o parziale, da porre a carico del dipendente - appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alle peculiarità dell'impiego militare rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche nelle modalità e sui tempi del trattamento diquiescenza, avuto riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali, per i quali la maggiore difficoltà, rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilità non onerosa del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, e dell'art. 14, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento del personale civile rispetto a quello militare essendo previsto solo per il primo il regime di onerosità del riscatto del periodo di studi universitari e, conseguentemente, per il contrasto con gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., al cui dettato - non trattandosi di norma di favore nei riguardi degli ufficiali - si conformerebbe la disposizione sul riscatto senza oneri prevista per costoro e non per il personale civile). - cfr. S.n. 218/1984.
Norme impugnate
- art. 13, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
- art. 14 legge 29 aprile 1976, n. 177
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 35, comma 2, Cost.
- art. 36, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dimanica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Barrella Antonio ed altri, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 19 ottobre 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., stabiliscono, nei confronti dei dipendenti civili dello Stato, diversamente da quanto previsto dall'art. 32 dello stesso d.P.R. n. 1092/73 per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, l'onere del pagamento di un contributo di riscatto, per conseguire la valutazione in pensione del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, nel caso che il relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione in servizio:
che, ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata viola il principio di eguaglianza in quanto l'istituto del riscatto si configura in modo sostanzialmente unitario per identità di scopo (formazione del servizio utile per la pensione), di entità del beneficio (durata legale del corso di studi superiori), di presupposto giuridico (possesso del titolo come condizione per l'ammissione in servizio), sia per il personale civile che per quello militare, onde non si giustifica il regime di onerosità previsto soltanto per il primo;
che, inoltre, ad avviso dello stesso giudice, la disposizione sul riscatto senza oneri del periodo di studi universitari - vigente per i soli ufficiali - non dovrebbe considerarsi una norma di favore nei riguardi di costoro, sibbene una norma conseguente all'applicazione dei principi direttamente scaturenti dagli artt. 35 e 36 Cost., con la conseguenza che gli oneri, imposti, invece, in parte qua, al personale civile dello Stato, si porrebbero in contrasto anche con queste disposizioni costituzionali;
punto 2
Considerato che, in materia di contributo di riscatto, come questa Corte ha già ritenuto (v. sent. n. 218/84), spetta al legislatore ordinario un ambito di discrezionalità, non solo nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere al riscatto medesimo, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto o in parte;
che nella specie, tale discrezionalità appare correttamente esercitata in relazione alle peculiarità proprie dell'impiego militare, rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche sulle modalità e sui tempi del trattamento di quiescenza;
che quest'ultimo rilievo vale in particolare riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali (limiti, tra l'altro, decrescenti in relazione al grado censeguito: v. legge n. 113/54), per i quali la conseguente maggior difficoltà, rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilità, non onerosa, del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze