Sez. 1, Sentenza n. 20047 del 30/09/2011 (Rv. 619755 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Giudizio arbitrale (promosso prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006) - Notifica effettuata nel domicilio eletto dalla parte presso il difensore del procedimento cautelare - Validità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale (promosso prima dell'entrata in vigore dell'art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), effettuata nel domicilio eletto dalla parte presso il difensore del procedimento cautelare, non rilevando l'osservanza delle forme di notificazione previste dalla legge processuale, ma l'effettiva conoscenza dell'atto di promovimento del giudizio stesso, in considerazione della natura negoziale del procedimento arbitrale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)