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Sez. 1 - , Sentenza n. 1874 del 23/01/2019 (Rv. 652681 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Termini processuali - Computo - Sospensione feriale ex art. 1 l. n. 742 del 1969 - Deroga per le cause inerenti ad obblighi alimentari - Estensione alle cause di separazione giudiziale dei coniugi - Esclusione - Pendenza in fase d'impugnazione anche per le statuizioni in materia di alimenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652681-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorchè pendenti in fase d'impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)