Sez. 2, Sentenza n. 6617 del 05/04/2004 (Rv. 571819 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze sulla competenza - Regolamento (necessario o facoltativo) di competenza - Inammissibilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
L'art. 46 cod. proc. civ., il quale nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della legge 374/1991, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento necessario o facoltativo di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna specifica disposizione abrogatrice della cit. legge n. 374, né potendo dalla stessa considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia. Di conseguenza, la declaratoria d'incompetenza resa dal giudice di pace, separatamente dal merito della causa, non è impugnabile né con istanza di regolamento di competenza né con ricorso ordinario per Cassazione ex art. 360 n. 2 cod. proc. civ., ma solo con appello innanzi al Tribunale ex art. 341 nuovo testo, ove trattasi di causa il cui valore superi i due milioni di lire o rientri nella competenza per materia del giudice di pace, oppure con ricorso per cassazione ex art. 111, ove il valore della causa non superi i due milioni di lire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)