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Sez. 3, Sentenza n. 5738 del 13/05/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 208299 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Esecuzione dei lavori senza autorizzazione del genio civile e senza aver effettuato le prescritte comunicazioni - Reato - Sussistenza - Effettiva pericolosità della costruzione - Irrilevanza - Successivo rilascio dell'autorizzazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208299-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazione è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)