Sez. 1, Sentenza n. 538 del 11/02/1975 (Rv. 373843 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - ESAME DI DOCUMENTI NON PRODOTTI - MANCATO CONSENSO DELLE PARTI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - ESAME DI DOCUMENTI NON PRODOTTI - MANCATO CONSENSO DELLE PARTI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA CONDIZIONI.*
Anche la violazione dell'art 198 cod proc civ (nella specie, esame e menzione di documenti, da parte del consulente tecnico, senza il consenso degli interessati) e, come ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullita relativa, soggetta al regime dell'art 157 del codice di rito, per cui - se non e fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione - deve ritenersi sanata. (Conf 497/71, mass n 350149).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)