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Sez. 2, Sentenza n. 35173 del 03/07/2008 Cc. (dep. 11/09/2008) Rv. 240957 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Soggetto privo di rapporto qualificato con il bene - Reato di cui all'art. 169, lett. a) D.Lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240957-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO

Il reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che, siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 169 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)