diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 6313 del 17/03/2026 (Rv. 677473-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Haereditatis petitio - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Limiti - Proposizione sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento - Litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi o testamentari - Sussistenza - Fondamento. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677473-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.

Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)