Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1015 del 17/01/2017 (Rv. 643316 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Radiofonia mobile - Ritardato o omesso pagamento della tassa di concessione governativa - Sanzioni a carico dell'utente - Configurabilità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di radiofonia mobile, in virtù del collegamento operato dalla "nota 1" all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, l'utente è tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa nello stesso termine di quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, con la conseguenza che, in caso di tardivo od omesso adempimento, è passibile delle sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 21, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)