Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 28/02/1995 Cc. (dep. 12/04/1995) Rv. 200918 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Divieto di disporre misure di sicurezza - Eccezione nel caso di confisca obbligatoria - Reati in materia di armi, munizioni ed esplosivi - Obbligo di confisca di tali oggetti - Sussistenza.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Anche in caso di applicazione della pena su richiesta, quando trattisi di reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi, va ordinata la confisca di tali oggetti, essendo questa da considerare obbligatoria ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 240 cpv. n. 2 cod. pen. (richiamato dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.) ed all'art. 6, comma primo, della legge 22 maggio 1975 n. 152.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)