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Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 02/02/2007 (Rv. 599841 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Valore di precedente delle sentenze CEDU in casi simili - Derogabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di irragionevole durata di procedura fallimentare.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599841-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come applicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili, purchè in misura ragionevole e motivatamente. Al riguardo, non può considerarsi motivazione pertinente e logica il richiamo operato dal giudice della equa riparazione alla mancanza di iniziative da parte del fallito nei confronti degli organi della procedura fallimentare per accelerarne la definizione, quale indice rivelatore di una sofferenza e patema d'animo meno avvertiti, avuto anche riguardo alla posizione di mera attesa cui il fallito è assoggettato nel corso della procedura di cui si tratta.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)