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Sez. 1, Sentenza n. 949 del 16/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164426 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - PROCEDIMENTO PRETORILE - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE.*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164426-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - PROCEDIMENTO PRETORILE - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE.*

In Sede di appello avverso sentenza istruttoria di proscioglimento del pretore, il giudice istruttore - che non è vincolato al principio "tantum devolutum quantum appellatum" né al divieto della "reformatio in peius" - deve, in ogni caso, provvedere, con o senza supplemento istruttorio, direttamente, chiudendo la fase istruttoria: con la conferma della sentenza del pretore oppure con la riforma della stessa. La riforma può aver luogo sia mediante rinvio a giudizio (davanti al pretore, se competente, o davanti al giudice superiore ritenuto competente, in base a diversa qualificazione del fatto od a contestazione di nuovi reati) sia mediante l'adozione di una formula diversa di proscioglimento sia mediante dichiarazione, qualora ne ricorrano le condizioni, d'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, con conseguente esecutività dello stesso. (V mass n 151439).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., DPR 25/10/1955 num. 932 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)