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Sez. 1, Sentenza n. 2100 del 13/03/1996 (Rv. 496335 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | A mani del portiere - Pretesa invalidità per contrasto di interessi - Prova della situazione di contrasto - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496335-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Ai fini dell'invalidità della notifica al portiere (art. 139, comma terzo, cod. proc. civ.), è necessario fornire la prova dell'esistenza di un contrasto giuridicamente qualificato di interessi del portiere con il destinatario della notifica, tale da escludere il rapporto di fiducia, mentre non è sufficiente, in caso di notifica di un atto di citazione per il rilascio di un alloggio abusivamente occupato, la semplice circostanza della dipendenza del portiere dall'ente proprietario dell'alloggio (nella specie, l'ENASARCO).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)