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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15899 del 26/06/2017 (Rv. 644727 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico (cd. redditometro) - Indici di capacità contributiva - Possesso di auto storiche - Sussistenza - Veicoli con caratteristiche atipiche - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644727-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nel cd. redditometro, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, in quanto notoriamente collegata a spese a volte anche ingenti. Né l’appartenenza delle auto storiche ai veicoli con caratteristiche atipiche, esentati dalla tassa automobilistica ai sensi dell’art. 63 della l. n. 342 del 2000, vale ad escluderle dalla categoria generale delle autovetture ai fini tributari, trattandosi, peraltro, di normativa avente differente finalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso che il possesso di auto storiche da parte del contribuente fosse indice della sua capacità contributiva al pari delle altre autovetture).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)