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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 30 del 1977

Decisione
decisa il 1977-01-04, depositata il 1977-01-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:30
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 8716

  • Agricoltura
  • Contratti agrari
  • Proroga
  • Esclusione nel caso di assunzione diretta, da parte del proprietario concedente, della coltivazione del fondo
  • Mancata previsione di indennizzo a favore dell'affittuario nei cui confronti sia pronunciata la cessazione del rapporto
  • Denunciata disparità di trattamento rispetto al caso di esclusione della proroga per progettati lavori di trasformazione del fondo da parte del concedente
  • D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, art. 1, lett. a)
  • Asserito contrasto con gli artt. 44 e 3 della costituzione
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Mentre l'ipotesi sub lett. b) dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), riguardante la trasformazione agraria del fondo ad opera del concedente, evidenzia un'esigenza di contemperamento fra gli opposti interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile ad un più generale paradigma di conflitto capitale-lavoro (e in tale quadro ha operato la Corte con la sent. n. 107 del 1974, ripristinando, da un lato, il diritto del proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il diritto dell'ex coltivatore ad un equo indennizzo), nella situazione contemplata nella lett. a) del medesimo art. 1, invece, l'eccezione alla proroga del contratto si giustifica, non in funzione di un investimento di capitali sul fondo, ma di un ritorno alla terra dello stesso proprietario, anch'esso diretto coltivatore, per cui un'eventuale previsione di indennizzo, lungi dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe un risultato opposto, in quanto, nella tutela del coltivatore affittuario, non terrebbe conto dell'interesse - pure "di lavoro" - del proprietario concedente. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 44 e 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al citato art. 1, lett. a), d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, per la parte in cui non prevede indennizzo alcuno in favore dell'affittuario nei cui confronti sia pronunciata cessazione del rapporto agrario avendo il concedente, coltivatore diretto, dichiarato di voler coltivare direttamente il fondo.

Norme impugnate

  • art. 1, lett. b) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273
  • art. 1, lett. a) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273

Parametri

Massima n. 8717

  • Agricoltura
  • Contratti agrari
  • Proroga
  • Esclusione
  • Mancata previsione di indennizzo
  • Giustificazione
  • Contrapposizione di interessi omogenei, del proprietario coltivatore e dell'affittuario, attinenti all'esplicazione di un'attività lavorativa.
Leggi la massima
Nella situazione prevista dalla disposizione dell'art. 1, lett. a), d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari) - la quale stabilisce che la proroga (dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione con lavoratori manuali) "non è ammessa se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata" - vengono in contrapposizione interessi non già tra loro diversi, sibbene omogenei, per la loro comune attinenza all'esplicazione di un'attività lavorativa sul fondo, e quindi non si verifica un conflitto capitale-lavoro come nel caso di cui alla lettera b) dello stesso art. 1 (trasformazione agraria del fondo ad opera del concedente), per cui si giustifica la mancata previsione (anche) in tale ipotesi di un indennizzo in favore del coltivatore affittuario.

Norme impugnate

  • art. 1, lett. a) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273
  • art. 1, lett. b) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, del d.lg. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti agrari), promossi con ordinanze emesse il 26 maggio 1975 dal tribunale di Brescia nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Zanetti Battista ed altri e Sarzina Giacomo, Astori Angelo e Comini Giovanni ed altro, iscritte ai nn. 398 e 399 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975. Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Nel corso dei procedimenti civili, promossi da Battista Zanetti ed altri e da Angelo Astori (rispettivamente, contro Giacomo Sarzina e Giovanni Pietro Comini) - per ottenere, previa declaratoria di cessazione e non ulteriore prorogabilità dei relativi contratti di affitto, il rilascio di fondi di loro proprietà, ai sensi dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 ("avendo essi attori qualifica di coltivatori diretti ed intendendo direttamente coltivare i detti fondi") - l'adito tribunale di Brescia (Sezione specializzata agraria", con ordinanze di identica motivazione emesse il 26 maggio 1975, ha reputato rilevante (al fine del decidere sulle domande riconvenzionali di equo indennizzo, dai convenuti subordinatamente proposte), ed, inoltre, non manifestamente infondata - onde ha sollevato - questione di legittimità dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1947 citato "per la parte, appunto, in cui detta norma non prevede che, nel caso di cessazione del contratto, per la causa ivi contemplata, l'affittuario abbia diritto ad indennizzo alcuno".
punto 2
Nel giudizio innanzi la Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : Dispone l'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, che la proroga (dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione con lavoratori manuali) "non è ammessa se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata". Il tribunale di Brescia denuncia - come detto - tale norma per la parte in cui essa non prevede indennizzo alcuno in favore dell'affittuario nei cui confronti sia pronunziata la cessazione del rapporto e ne prospetta il contrasto con gli artt. 44 e 3 della Costituzione. In premessa, ricorda il giudice a quo che la disposizione contenuta nella lett. b dello stesso art. 1 d.l.C.P.S. 1947 citato - la quale prevede come ulteriore causa di esclusione della proroga, la programmata esecuzione, da parte del proprietario concedente, di lavori di integrale ed immediata trasformazione del fondo - è già venuta all'esame della Corte. La quale, proprio in riferimento all'art. 44 della Costituzione e per contrasto con il fine (ivi) additato di perseguimento di "equi rapporti sociali", ha, con duplice e contestuale intervento, prima eliminato le norme (art. 32 legge 1971, n. 11 e art. 5 ter legge 1971, n. 592) che avevano abrogato la disposizione sopra detta e, poi, dichiarato la illegittimità anche di quest'ultima, limitatamente alla parte in cui non prevedeva un equo indennizzo in favore del coltivatore estromesso (sentenza n. 107 del 1974). La disposizione ora denunziata - diretta, ad avviso del tribunale, a soddisfare identiche esigenze di tutela dell'affittuario che lascia il fondo per esclusa prorogabilità del relativo contratto di affitto - contrasterebbe con l'art. 44 della Costituzione per le stesse ragioni già poste a base della sentenza 1974 citata; e violerebbe, inoltre, l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe. 2. - La questione non è fondata. Le due norme poste a raffronto dal giudice a quo disciplinano, in realtà, situazioni diverse. L'ipotesi sub lett. b dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947, n. 273, evidenzia, invero, un'esigenza di contemperamento fra gli opposti interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile ad un più generale paradigma di conflitto capitale-lavoro. Ed in tale quadro (sul presupposto che per stabilire equi rapporti sociali "non basti assicurare la tutela di una sola delle due parti del rapporto") ha operato la Corte, ripristinando, da un lato, il diritto del proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il diritto dell'ex coltivatore ad un "equo indennizzo" (che viene, in tal modo, a rappresentare, nei rispetti del proprietario una componente del costo complessivo della operazione economica di trasformazione agraria). Ben diversa, invece, è la situazione contemplata nella lett. a dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947 citato. In tale ultima disposizione - in cui l'eccezione alla proroga del contratto di affitto si giustifica, non in funzione di un investimento di capitali sul fondo, sibbene di un ritorno alla terra dello stesso proprietario, (anch'esso) diretto coltivatore - vengono, infatti, in contrapposizione interessi non già tra loro diversi, sibbene omogenei, per la comune attinenza alla esplicazione di una attività lavorativa sul fondo. Una eventuale previsione di indennizzo (anche) nella specie, lungi dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe, pertanto, un risultato opposto in quanto, nella tutela del coltivatore affittuario, non terrebbe conto (frapponendo un ostacolo alla sua realizzazione) dell'interesse - pure "di lavoro" - del proprietario coltivatore. Resta così dimostrato che la norma denunziata si sottrae ai dubbi (come dal tribunale formulati) di contrasto con gli articoli 44 e 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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