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Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014 (Rv. 633722 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Consulenza psicologica in procedimento minorile - Note critiche del difensore della parte - Omesso esame - Violazione di legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633722-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

La trattazione dei procedimenti nei confronti dei minori è affidata ad un collegio giudicante misto, formato da componenti togati e da esperti nelle materie psicologiche minorili, nonché a difensori dotati di particolare qualificazione professionale nella materia. Ne consegue che il giudice - diversamente da quanto accade con riferimento alle note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, redatte dai difensori delle parti in altre materie specialistiche - non può omettere di rispondere alle osservazioni avverso la consulenza tecnica psicologica formulate dal difensore della parte, assumendo che le stesse provengano da un organo non tecnico e, quindi, non in grado di muovere censure con crisma di attendibilità, soprattutto allorquando non sia stato nominato un consulente tecnico di parte e le stesse abbiano carattere decisivo ai fini dell'esito della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 441, Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)