diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2513 del 08/10/1973 (Rv. 365959 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'URGENZA E SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - DISTINZIONE - ARTT 689 E 690 COD PROC CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365959-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'URGENZA E SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - DISTINZIONE - ARTT 689 E 690 COD PROC CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Il procedimento ex art 700 cod proc civ si esaurisce con la pronuncia sul chiesto provvedimento cautelare, dovendo ogni ulteriore attivita processuale delle parti essere, in ogni caso, preceduta da una citazione a giudizio. Questa netta distinzione e separazione del procedimento di urgenza rispetto al successivo giudizio di merito non consente di assimilare, sul piano procedurale, il procedimento ex art 700 ai procedimenti cautelari tipici ex art 689 cod proc civ e seguenti, nei quali la fase di merito e strettamente collegata con la fase iniziale di emissione del provvedimento cautelare. In conseguenza le Disposizioni degli artt 689 e seg cod proc civ per quanto attengono alla trattazione della causa dopo l'emissione dei provvedimenti immediati e alla rimessione della causa di merito davanti al giudice competente non sono applicabili alla procedura d'urgenza ex art 700 stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)