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Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205

Testo in vigore al

Art. 45 Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose

1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole "e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

Art. 46 Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

1. L'articolo 663 del codice penale e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";

  2. b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".

Art. 47 Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina

1. L'articolo 663-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Art. 48 Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni

1. L'articolo 664 del codice penale e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";

  2. b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".

Art. 49 Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

1. L'articolo 666 del codice penale e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";

  2. b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";

  3. c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
    "E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
    Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Art. 50 Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose

1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

Art. 51 Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni

1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".

Art. 52 Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

1. L'articolo 677 del codice penale e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";

  2. b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".

Art. 53 Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe

1. L'articolo 686 del codice penale e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila";

  2. b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle parole "Alla stessa sanzione";

  3. c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
    "E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
    Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Art. 54 Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza

1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".

Art. 55 Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali

1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

Art. 56 Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose

1. L'articolo 705 del codice penale e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";

  2. b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.".

Art. 57 Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

1. L'articolo 724 del codice penale e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";

  2. b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".

Art. 58 Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

Art. 59 Autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative

1. Dopo l'articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, e' inserito il seguente:
"19-bis. - L'autorita' competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale e' il prefetto.
Le autorita' di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;
c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonche', limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.".

Capo II. Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali

Art. 60 Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 e' cosi' modificato:

  1. a) nell'articolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";

  2. b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
    Nel caso previsto nell'articolo 21, puo' essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.";

  3. c) nell'articolo 24 le parole "e' punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".

Art. 62 Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa

1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";

  1. b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";

  2. c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".

Art. 63 Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione

1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";

  2. b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".

Art. 64 Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia

1. Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".