Sez. U - , Sentenza n. 13722 del 31/05/2017 (Rv. 644369 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Componenti delle commissioni tributarie centrali - Compenso - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di riparto di giurisdizione, le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. n. 545 del 1992 (nella specie, di componente delle commissioni tributarie centrali) sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 121, della l. n. 350 del 2003, venendo in rilievo il bene della vita cui gli attori aspirano e, cioè, il diritto patrimoniale e non l'interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa di scelta dei criteri di determinazione del compenso.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)