Sez. 1, Sentenza n. 3033 del 25/05/1979 (Rv. 399382 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - MANCATO PAGAMENTO - DERIVAZIONE DA UN REATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - IRREVOCABILITA DEL DECRETO O DELLA SENTENZA PENALI - SENTENZE DI ESTINZIONE DEL REATO - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - MANCATO PAGAMENTO - DERIVAZIONE DA UN REATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - IRREVOCABILITA DEL DECRETO O DELLA SENTENZA PENALI - SENTENZE DI ESTINZIONE DEL REATO - INCLUSIONE.*
Il terzo comma dell'art 27 della legge doganale (legge 25 settembre 1940 n 1424), il quale, con riferimento alla speciale materia, detta un regime particolare dei termini di prescrizione, disponendo che, se il mancato pagamento totale o parziale dei diritti doganali evasi abbia causa in un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale sono divenuti irrevocabili, non consente di distinguere tra pronunce di condanna e pronunce di proscioglimento, ma riguarda tutte le ipotesi di chiusura del procedimento penale, e percio anche le sentenze che dichiarano l'Estinzione del reato (nella specie per morte del reo), ferma restando per il giudice civile la possibilita di accertare se il fatto contestato costituisca reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 248, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 248, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)