Sez. 1, Sentenza n. 4380 del 04/03/2015 (Rv. 634663 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Pignoramento presso terzi di conto corrente bancario - Dichiarazione positiva della banca terza pignorata - Improcedibilità dell'esecuzione per fallimento del debitore - Giudizio intrapreso dal fallimento del debitore nei confronti della banca per il pagamento del saldo del conto - Eccezione di compensazione relativa ad altro rapporto di conto corrente - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
In caso di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario, la dichiarazione positiva resa dall'istituto bancario terzo pignorato nella procedura espropriativa, in seguito dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, non preclude alla stessa banca, convenuta in un giudizio ordinario intrapreso dalla curatela fallimentare del debitore esecutato per il pagamento del saldo del conto corrente in precedenza pignorato, di eccepire in compensazione, ai sensi dell'art. 56 legge fall., un proprio controcredito vantato verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)