Sez. L - , Ordinanza n. 25103 del 10/10/2018 (Rv. 650731 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Assemblea sindacale ex art. 20 della l. n. 300 del 1970 - Diritto di convocazione - Disposizioni contrattuali collettive di maggior favore - Legittimità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto alle r.s.a. ex art. 20 st.lav. ed analoga prerogativa - in forza della clausola di riserva di cui all'ultimo comma dell'art. cit., che legittima una più favorevole disciplina delle modalità di esercizio di tale diritto da parte dei contratti collettivi, anche aziendali - può essere attribuita dall'autonomia collettiva alle r.s.u. nonché ad altre oo.ss., se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda, così come chiarito dalla Corte cost. con ordinanza del 16 maggio 1995, n. 170, e purchè non violino il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro, evincibile dall'art. 17 st.lav. (Fattispecie in cui è stato ritenuto antisindacale il rifiuto della società datrice di lavoro di consentire l'indizione di assemblea ad oo.ss., ancorchè non costituite in r.s.a., ma firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)