diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 435 del 1998

Decisione
decisa il 1998-12-14, depositata il 1998-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:435
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24329

  • Ambiente (tutela dell')
  • Inquinamento
  • Scarichi da insediamenti produttivi in assenza della prescritta autorizzazione
  • Sanzioni penali
  • Mancata previsione della sola sanzione amministrativa nel caso in cui gli scarichi risultino non eccedenti i limiti tabellari
  • Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena
  • Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo, giacché - con riguardo alla diversa entità della sanzione penale per il reato, eventualmente concorrente, di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilità - la differente quantificazione della pena non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli, ed in quanto - con riguardo alla diversa qualificazione della stessa condotta di scarico senza autorizzazione, configurata come illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature - la distinzione dei tipi di scarico costituisce una scelta del legislatore, che può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti potenzialmente più inquinanti. - Cfr., sulla discrezionalità del legislatore nella configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, sentenze nn. 370/1996 e 84/1997, nonché ordinanza n. 456/1997; sulla distinzione tra scarichi civili e delle pubbliche fognature, da un lato, e da insediamenti produttivi, dall'altro, sentenza n. 330/1996. red.: S. Evangelista

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Angelo Ercolanoni ed altro, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 marzo 1998 nel corso di un procedimento penale promosso per essere stati effettuati scarichi di acque di lavorazione provenienti da insediamento produttivo in assenza della prescritta autorizzazione, il pretore di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); che la norma denunciata punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; mentre l'esercizio di uno scarico che superi i parametri di accettabilità è punito, dal terzo comma dello stesso art. 21 (come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172), con la sola sanzione amministrativa ovvero con la pena dell'ammenda o dell'arresto, a seconda che si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili e da pubbliche fognature o provenienti da insediamenti produttivi; che, ad avviso del giudice rimettente, la lesione del bene tutelato, che può derivare dal mancato rispetto dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi, può essere molto superiore alla concreta lesione derivante dalla sola mancata richiesta di autorizzazione allo scarico, la quale costituisce una violazione puramente formale se lo scarico non autorizzato è conforme alle prescrizioni tabellari di accettabilità; punire con sanzione penale quest'ultima condotta e con sanzione amministrativa il superamento dei limiti tabellari determinerebbe una disparità di trattamento e la violazione del principio di ragionevolezza, che deve caratterizzare la discrezionalità del legislatore anche nelle sue scelte punitive; che il giudice rimettente prospetta, con l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, l'inquadramento della mancata richiesta di autorizzazione allo scarico tra gli illeciti amministrativi, limitando l'applicabilità della sanzione penale (prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976) alle sole ipotesi di effettivo superamento, nello scarico, dei parametri di accettabilità; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.
punto 2
Considerato che le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento prevedono l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico come figura di illecito diversa dal superamento, negli scarichi, dei parametri di accettabilità, sanzionando distintamente le due diverse ed autonome condotte, le quali possono dar luogo ad un concorso di illeciti; che appartiene alla discrezionalità del legislatore, esercitata nei limiti della ragionevolezza, la configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni (sentenze n. 370 del 1996 e n. 84 del 1997; ordinanza n. 456 del 1997). La diversa quantificazione delle sanzioni per l'omessa richiesta di autorizzazione e per lo scarico oltre i limiti di accettabilità non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli anche al fine di accertare l'eventuale ulteriore illecito del superamento dei limiti di accettabilità; che la distinzione dei tipi di scarico, da insediamenti civili e pubbliche fognature o da insediamenti produttivi, con effetti anche sulle sanzioni per la omessa richiesta di autorizzazione all'apertura, costituisce una scelta del legislatore (sentenza n. 330 del 1996), che può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata dallo stesso legislatore, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti potenzialmente più inquinanti; che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998 Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze