Sez. 1, Sentenza n. 585 del 05/04/1968 Ud. (dep. 02/08/1968) Rv. 108890 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO ESEGUITO INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALL'ART 360 COD PROC PEN - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO ESEGUITO INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALL'ART 360 COD PROC PEN - NULLITA - ESCLUSIONE.*
La inosservanza, negli Atti di ricognizione di persona compiuti dinanzi alla polizia giudiziaria, delle norme previste dall'art.360 cod.proc.pen., non e causa di nullita, poiche l'osservanza di tali formalita e richiesta soltanto per quanto possibile e la valutazione di tali Atti e, poi, rimessa all'insindacabile apprezzamento dei giudici di merito. Siffatta disciplina e applicabile a tutti i tipi di ricognizione, e, quindi, anche a quelle fotografiche, benche di queste non parli espressamente il codice di rito. (V.108501, anno 1968 ed ivi citata Conf.102567, anno 1966 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)