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Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituiti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per la Formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Il credito per tali scorte non puo' superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.
Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che gia' abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.
Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quale indicate nei precedenti commi.
Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.
Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860".

Art. 2

1. Il quarto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' cosi' modificato:
"Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane".

Art. 4

1. Dopo il primo comma dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' aggiunto il seguente comma:
"Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potra' stabilire saggi d'interesse piu' favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1 categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie".

Art. 5

1. All'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:
"A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti puo' convenirsi altresi' privilegio, con il grado indicalo all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.
Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non e' apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed indennita', relative a prestazioni di lavoro subordinato".

Art. 6

1. Il primo comma dell'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione e' composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di presidente, e' designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno e' designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, mi rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane".

Art. 8

1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme.

2. Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 6.

3. In attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sara' sostituito da un membro designato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
MORO