REGOLAMENTO (CEE) N. 234/68 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1968 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse secondo i prodotti;
considerando che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura ha importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunità; che per gli agricoltori di tali regioni questa produzione rappresenta una parte preponderante del reddito; che è pertanto opportuno favorire con misure adeguate il collocamento razionale di tale produzione e assicurare la stabilità del mercato;
considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è l'applicazione di norme comuni di qualità ai prodotti in causa; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;
considerando che l'applicazione di tali norme esige un controllo della qualità per i prodotti soggetti a normalizzazione; che occorre pertanto prevedere delle misure che garantiscano un tale controllo;
considerando che le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico importante per la Comunità; che il mantenimento e lo sviluppo di tali esportazioni possono essere raggiunti tramite una stabilizzazione dei corsi per detti scambi; che occorre pertanto prevedere dei prezzi minimi all'esportazione dei prodotti in causa;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura giustifica l'applicazione della tariffa doganale comune; che è inoltre necessario procedere rapidamente al coordinamento e all'unificazione dei regimi di importazione applicati nei confronti dei paesi terzi;
considerando che, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte al rischio di perturbazioni eccezionali che potrebbero sopravvenire a causa delle importazioni o delle esportazioni, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati implica la soppressione di tutti gli ostacoli che si oppongono alla libera circolazione delle merci considerate alle frontiere interne della Comunità;
considerando che è necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;
considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi dì cui agli articoli 39 e 110 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 27 febbraio 1968. Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE