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Regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione del 21 novembre 2007 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (Versione codificata)

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, in particolare l’articolo 33, paragrafo 12, e l’articolo 41,

Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate2, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese3. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri di fissazione del loro importo.

Data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari. Nella fattispecie, tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti di bovini maschi.

Per garantire il rispetto di tali obiettivi, è opportuno prevedere un regime di controllo specifico. La provenienza del prodotto può essere certificata dalla presentazione di un attestato conforme al modello dell’allegato I del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione nel settore delle carni bovine4.

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione delle restituzioni è opportuno prevedere che le formalità doganali di esportazione e, se del caso, le operazioni di sezionamento e di disossamento siano effettuate nello Stato membro in cui è avvenuta la macellazione.

Occorre prevedere di subordinare la concessione della restituzione particolare all’esportazione di tutti i pezzi ricavati dal disossamento dei quarti posti sotto controllo. Tuttavia, per i quarti posteriori, al fine di ottenere una migliore valorizzazione nella Comunità, è opportuno prevedere talune eccezioni a questa regola generale, pur continuando a perseguire l’obiettivo di decongestionare il mercato comunitario. È opportuno stabilire il numero di casi in cui la mancata esportazione dell’intero quantitativo di carne ottenuta dal disossamento non comporta la perdita del diritto alla restituzione. Occorre tuttavia limitare tale possibilità subordinandola a condizioni restrittive onde prevenire eventuali abusi.

Trattandosi dei termini e delle prove di esportazione, occorre riferirsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli5.

L’applicazione del regime del deposito di approvvigionamento, previsto all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999, è incompatibile con l’obiettivo del presente regolamento. Non è quindi necessario accordare la possibilità di assoggettare i prodotti in causa al regime di cui al suddetto articolo 40.

Dato il carattere particolare di tale restituzione, occorre ribadire il divieto di sostituzione e adottare misure che consentano l’individuazione dei prodotti in oggetto.

Si devono stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno usufruito di restituzioni particolari all’esportazione.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, avvolti in un involucro separatamente e aventi un tenore medio di carni bovine magre pari o superiore al 55 % possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all’esportazione.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. a) «quarti anteriori»: i busti e i quarti anteriori quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere d) ed e), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, taglio diritto o taglio del tipo pistola;

  2. b) «quarti posteriori»: i quarti posteriori o selle quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere f) e g), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto o taglio del tipo pistola.

Art. 3

1. L’operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti anteriori, o i quarti posteriori di cui all’articolo 1, alle condizioni del presente regolamento, e di esportare, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo avvolgimento in un involucro separato di ciascun pezzo.

2.

La dichiarazione comporta in particolare la designazione e la quantità dei prodotti da disossare.

La dichiarazione è corredata da un attestato il cui modello figura all’allegato I del regolamento (CE) n. 433/2007, rilasciato alle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del predetto regolamento. Tuttavia risultano ora senza oggetto le note B e C, nonché la casella 11 dell’attestato in causa. Le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento sopraccitato sono applicabili, per quanto di ragione, fino all’immissione sotto controllo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Al momento dell’accettazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti, le quali indicano sulla dichiarazione stessa la data di tale accettazione, i quarti da disossare sono sottoposti al controllo delle autorità stesse che constatano il peso netto dei prodotti e lo iscrivono nella casella 7 dell’attestato di cui al paragrafo 2.

Art. 4

Il periodo entro il quale i quarti vanno disossati è, tranne il caso di forza maggiore, di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di accettazione della dichiarazione di cui all’articolo 3.

Art. 5

1. Dopo il disossamento, l’operatore presenta all’autorità competente, per il visto, l’«attestato» o gli «attestati carni disossate» i cui modelli figurano agli allegati I e II e che recano, nella casella 7, il numero dell’attestato di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2. I numeri degli «attestati carni disossate» sono indicati a loro volta nella casella 9 dell’attestato di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Quest’ultimo attestato così completato è trasmesso per via amministrativa all’organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione quando gli «attestati carni disossate», relativi alla totalità delle carni disossate ricavate dai quarti sottoposti a controllo, sono stati vistati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli «attestati carni disossate» vanno presentati al momento in cui sono espletate le formalità doganali di cui all’articolo 6.

4. Le operazioni di disossamento e l’espletamento delle formalità doganali di esportazione devono essere effettuati nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

Art. 6

1. Le formalità doganali relative all’esportazione fuori della Comunità, a una delle forniture di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 o all’introduzione sotto il regime di deposito doganale prima dell’esportazione del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione6, sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all’articolo 3.

2. L’autorità doganale indica nella casella 11 dell’«attestato carni disossate» il numero e la data delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.

3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità dei pezzi destinati all’esportazione, l’«attestato carni disossate» è inviato per via amministrativa all’organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Art. 7

1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all’esportazione della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, e indicati nell’attestato o negli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

2.

Tuttavia, nel caso del disossamento del quarto posteriore, l’operatore è autorizzato a non esportare la totalità dei pezzi ricavati dal disossamento.

Se la quantità destinata all’esportazione corrisponde ad almeno il 95 % della quantità totale, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, si applica la restituzione particolare.

Se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

Tale adeguamento è stabilito in sede di fissazione o di modificazione dell’aliquota della restituzione considerata e tiene conto segnatamente del valore dei vari tagli destinati a restare sul mercato comunitario.

3. Le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso e altri ritagli di rifilatura dovuti al disossamento possono essere commercializzati all’interno della Comunità.

4.

L’operatore deve specificare nella dichiarazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’intenzione di avvalersi di una delle opzioni indicate al paragrafo 2.

Inoltre l’attestato o gli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, devono recare:

  1. a) nella casella 4, il peso netto totale delle carni ottenute dal disossamento nonché, ove del caso, la dicitura:

    «applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1359/2007 — condizione 95 %», oppure

    «applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1359/2007 — condizione 85 %»;

  2. b) nella casella 6, il peso netto delle carni da esportare.

5. Per ciascuna operazione di disossamento gli Stati membri possono limitare a due il numero di tagli che l’operatore decide di non esportare.

6.

Se la quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell’attestato o degli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione corrisponde:

  1. a) a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata, se la differenza di peso constatata tra il peso esportato e il peso indicato nella casella 6 dell’attestato o degli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non supera il 10 %;

  2. b) negli altri casi, all’80 % dell’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 o del codice NC 0201 30 00 9120, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo d’esportazione in base al quale sono state espletate le formalità previste dall’articolo 5, paragrafo 1, o dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Nei casi di cui al presente paragrafo non si applica la sanzione prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999.

Art. 8

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che:

  1. a) unitamente all’attestato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sia rilasciato un unico «attestato carni disossate», relativo al quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento;

  2. b) due attestati di cui alla lettera a) siano presentati contemporaneamente, al momento di espletare le formalità doganali di esportazione;

  3. c) due attestati di cui alla lettera a) siano inviati contemporaneamente, alle condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 3.

Art. 9

1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e le notificano alla Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione ogni eventuale modifica delle condizioni del controllo.;

2. Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell’imballaggio delle carni in questione.

3. Il disossamento simultaneo di quarti anteriori e di quarti posteriori nella medesima sala di disossamento non è autorizzato.

4. I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie.

Art. 10

Per gli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri notificano entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre:

  1. a) il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

  2. b) il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2 — condizione 95 %;

  3. c) il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2 — condizione 85 %.

Art. 10 bis

Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione7.