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Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Testo in vigore al

Art. 50 Accessori, pezzi di ricambio e utensili (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 51 Assortimenti (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Art. 52 Elementi neutri (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

  1. a) energia e combustibile;

  2. b) impianti e attrezzature;

  3. c) macchine e utensili;

  4. d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

§ 3. Norme sul cumulo e sulla gestione delle scorte di materialiapplicabile nel quadro dell’SPG dell’Unione

Art. 53 Cumulo bilaterale (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell’Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.

Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Art. 54 Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.

2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Art. 55 Cumulo regionale (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

  1. a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

  2. b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

  3. c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

  4. d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2.

Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) al momento dell’esportazione del prodotto verso l’Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;

  2. b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;

  3. c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

    1. i) a osservare o a far osservare la presente sottosezione e

    2. ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;

  4. d) gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3. I materiali elencati nell’allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

  1. a) la preferenza tariffaria applicabile nell’Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e

  2. b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l’Unione.

4.

Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

5.

Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

  1. a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e

  2. b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:

    1. i) a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e

    2. ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6.

Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell’altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest’ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all’allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

8. Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e gli articoli da 108 a 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

Art. 56 Cumulo ampliato (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.

Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

  1. a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;

  2. b) l’impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un’altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

2.

Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l’origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell’origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L’origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l’Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l’Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

Art. 57 Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all’articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all’articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.

Art. 58 Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, la gestione dei materiali nell’Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2.

Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell’Unione» sia identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione.

3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l’origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell’Unione o ne chiede, fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4.

Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.

Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti:

  1. a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell’autorizzazione; o

  2. b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme d’origine.

§ 4. Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione a favore di taluni paesi o territori

Art. 59 Requisiti di carattere generale (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

  1. a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;

  2. b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

2. Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l’origine dei prodotti ottenuti nell’Unione.

Art. 60 Prodotti interamente ottenuti (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell’Unione:

  1. a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

  2. b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

  3. c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

  4. d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

  5. e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

  6. f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

  7. g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;

  8. h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);

  9. i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

  10. j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

  11. k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

  12. l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

  1. a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;

  2. b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;

  3. c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

  4. d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

  5. e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Art. 61 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

Art. 62 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’articolo 61, le seguenti operazioni:

  1. a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

  2. b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

  3. c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

  4. d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;

  5. e) le operazioni di pittura e lucidatura;

  6. f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

  7. g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;

  8. h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

  9. i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

  10. j) la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

  11. k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

  12. l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

  13. m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

  14. n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

  15. o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

  16. p) la macellazione degli animali;

  17. q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione su quel prodotto.

Art. 63 Unità di riferimento (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.

L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

  1. a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

  2. b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni della presente sottosezione.

2. L’imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell’origine.

Art. 64 Tolleranza generale (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.

In deroga all’articolo 61, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell’elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall’applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Art. 65 Accessori, pezzi di ricambio e utensili (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 66 Assortimenti (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Art. 67 Elementi neutri (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

  1. a) energia e combustibile;

  2. b) impianti e attrezzature;

  3. c) macchine e utensili;

  4. d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

§ 5. Requisiti territoriali applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione a favore di taluni paesi o territori

Art. 68 Principio di territorialità (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.

I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

  1. a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati;

  2. b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Art. 69 Trasporto diretto (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:

  1. a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

  2. b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

  3. c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:

  1. a) un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;

  2. b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    1. i) una descrizione esatta dei prodotti;

    2. ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

    3. iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,

  3. c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 70 Esposizioni (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59, purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che:

  1. a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

  2. b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione;

  3. c) i prodotti sono stati spediti nell’Unione, nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

  4. d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali dell’Unione deve essere presentato, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.