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Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

Testo in vigore al

Art. 63 Norme specifiche sulle varietà di uve da vino e sull’annata dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili della certificazione prevista dall’articolo 118 septvicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

Anteriormente al 1o ottobre 2011 ogni Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti e le eventuali modifiche al riguardo, a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento:

  1. a) il nome, l’indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell’autorità o delle autorità competenti per l’applicazione del presente articolo;

  2. b) se del caso, il nome, l’indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, di tutti gli organismi abilitati da un’autorità competente per l’applicazione del presente articolo;

  3. c) le disposizioni adottate per l’applicazione del presente articolo, sempre che esse presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008;

  4. d) le varietà di uve da vino cui si applicano l’articolo 118 septvicies, paragrafo 2, e l’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

In base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi abilitati nonché delle varietà di uve da vino autorizzate. La Commissione rende pubblico tale elenco.

2. Provvedono alla certificazione del vino, in ogni fase della produzione, compresa la fase del condizionamento:

  1. a) l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1, o

  2. b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

L’autorità o le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. Gli organismi di certificazione di cui al primo comma, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida. I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

3. La procedura di certificazione di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 garantisce, mediante una documentazione amministrativa probante, la veridicità della o delle varietà di uve da vino e dell’annata riportate sull’etichetta del vino. Inoltre, gli Stati membri produttori possono decidere di effettuare:

  1. a) un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati;

  2. b) un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno.

La procedura di certificazione è realizzata dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro di produzione.

La certificazione è effettuata:

a) mediante controlli casuali in base ad un’analisi di rischio, oppure

b) mediante controlli a campione, oppure

  1. c) mediante controlli sistematici.

I controlli casuali si basano su un piano di controllo prestabilito dall’autorità, che copre le varie fasi della produzione. Il piano di controllo è noto agli operatori. Gli Stati membri selezionano a caso il numero minimo di operatori da sottoporre a controllo. Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intero territorio nazionale e corrispondano al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione. I controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.

4. Con riferimento al disposto dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri produttori si accertano che i produttori dei vini ivi indicati siano produttori riconosciuti dallo Stato membro di produzione.

5. Per quanto riguarda il controllo, compresa la tracciabilità, gli Stati membri produttori provvedono a che siano applicati il titolo V del regolamento (CE) n. 555/2008 e il regolamento (CE) n. 606/2009.

6. Per i vini transfrontalieri di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati.

7. Per i vini prodotti in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono decidere di usare il termine «vino varietale» completato dal nome:

  1. a) dello Stato membro o degli Stati membri;

  2. b) del vitigno o dei vitigni.

Per i vini senza denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta o senza indicazione geografica prodotti in paesi terzi, che recano sull’etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino o l'annata, i paesi terzi possono decidere di utilizzare il termine «vino varietale» completato dal nome o dai nomi del paese terzo o dei paesi terzi interessati. L’articolo 55 del presente regolamento non si applica qualora sia indicato il nome dello Stato membro o degli Stati membri oppure del paese terzo o dei paesi terzi. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.

8. I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai prodotti ottenuti da uve vendemmiate a partire dal 2009.

Art. 64 Indicazione del tenore di zucchero

1. Salvo diversa disposizione prevista all’articolo 58 del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell’allegato XIV, parte B, del presente regolamento, può figurare sull’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti giustifica l’uso di due dei termini elencati nell’allegato XIV, parte B, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell’allegato XIV, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull’etichetta del prodotto.

4. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

Art. 65 Indicazione dei simboli comunitari

1. I simboli comunitari di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 possono figurare sulle etichette dei vini conformemente all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione13. In deroga all’articolo 59, le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» e «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» all’interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell’allegato succitato.

2. I simboli o le indicazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008, qualora figurino sull’etichetta del prodotto, sono accompagnati dalla corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Art. 66 Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

1. A norma dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione, in particolare quelle stabilite ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le indicazioni elencate nell’allegato XVI sono i soli termini che possono essere usati per designare un vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire indicazioni equivalenti a quelle previste nell’allegato XVI per tali vini. L’impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l’invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l’impiego di contenitori di legno.

3. L’espressione «fermentato in bottiglia» può essere usata solo per designare i vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o i vini spumanti di qualità a condizione che:

  1. a) il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

  2. b) la durata del processo di elaborazione, compreso l’affinamento nell’azienda di produzione, calcolata a decorrere dall’inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;

  3. c) la durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée) e della permanenza della partita sulle fecce sia di almeno novanta giorni e

  4. d) il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

4. Le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo classico tradizionale» possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:

  1. a) sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

  2. b) sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée),

  3. c) sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. L’espressione «Crémant» può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:

  1. a) le uve siano vendemmiate a mano;

  2. b) il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;

  3. c) il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;

  4. d) il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;

  5. e) il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4 e

  6. f) fatto salvo l’articolo 67, il termine «Crémant» sia indicato sull’etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell’unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.

6. I riferimenti alla produzione biologica dell’uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio14.

Art. 67 Nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica

1. Per quanto riguarda il disposto dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 e fermi restando gli articoli 55 e 56 del presente regolamento, il nome di un’unità geografica e i riferimenti a una zona geografica possono figurare soltanto sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o indicazione geografica di un paese terzo.

2. Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

  1. a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, lo «sciroppo di dosaggio» o lo «sciroppo zuccherino», o

  2. b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato XI ter, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti. Gli Stati membri possono decidere, per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l’uso anteriormente all’11 maggio 2002, che contengono o sono costituiti dal nome di un’unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e dei riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, di non applicare le condizioni di cui al primo comma, terza e quarta frase.

3. Il nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e un riferimento alla zona geografica sono costituiti dal nome di:

  1. a) una località o un gruppo di località;

  2. b) un comune o una frazione;

  3. c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

  4. d) una zona amministrativa.

Sezione 3. Norme relative a determinati tipi di bottiglia e a determinati dispositivi di chiusura e disposizioni complementari stabilite dallo Stato membro produttore

Art. 68 Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

Per figurare nell’elenco di determinati tipi di bottiglia di cui all’allegato XVII, la bottiglia di un tipo determinato risponde ai seguenti requisiti:

  1. a) è stata utilizzata esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un determinato vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e

  2. b) l’uso evoca al consumatore un vino di una particolare denominazione di origine o indicazione geografica.

Nell’allegato XVII figurano le condizioni che disciplinano l’uso di specifici tipi di bottiglia riconosciuti.

Art. 69 Norme sulla presentazione di determinati prodotti

1.

I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti nell’Unione europea sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

  1. a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

  2. b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.

Non possono essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altri prodotti elaborati nell’Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che i seguenti prodotti possano essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

  1. a) prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e

    1. i) elencati all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    2. ii) elencati nell’allegato XI ter, punti 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    3. iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio15, oppure

    4. iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2 % vol;

  2. b) prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

Art. 70 Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

1. Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l’uso delle indicazioni di cui agli articoli 61, 62 e da 64 a 67 mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.

2. Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni previste dall’articolo 64 e dall’articolo 66.

3. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell’articolo 59, paragrafo 1, e nell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini prodotti sul loro territorio.

4. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini imbottigliati sul loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

Capo V. Disposizioni generali, transitorie e finali

Art. 70 bis Metodo da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono trasmessi alla Commissione secondo il metodo seguente:

  1. a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite il sistema di informazione messo a loro disposizione dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 792/2009;

  2. b) per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell’ambito del presente regolamento, per via elettronica, utilizzando i metodi e i moduli messi a loro disposizione dalla Commissione e resi accessibili alle condizioni stabilite nell’allegato XVIII del presente regolamento. La trasmissione può essere tuttavia effettuata su supporto cartaceo tramite i suddetti moduli. La presentazione di una domanda e il contenuto delle comunicazioni sono, a seconda dei casi, di pertinenza delle autorità competenti designate dai paesi terzi, delle organizzazioni professionali rappresentative o delle persone fisiche o giuridiche che intervengono.

2.

La trasmissione e la messa a disposizione di informazioni da parte della Commissione alle autorità e alle persone interessate dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.

Le autorità e le persone interessate dal presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, a norma dell’allegato XIX, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l’accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni.

3. L’articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano, mutatis mutandis, alle comunicazioni e alla messa a disposizione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo.

4.

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b), l’attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell’ambito del presente regolamento è effettuata dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

I responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione convalidano i diritti di accesso, a seconda del caso in base agli elementi seguenti:

  1. a) le informazioni riguardo alle autorità competenti designate dai paesi terzi, con i relativi punti di contatto e indirizzi elettronici, di cui la Commissione dispone nell’ambito degli accordi internazionali o comunicate alla Commissione a norma di tali accordi;

  2. b) una domanda ufficiale di un paese terzo, nella quale siano riportate le informazioni relative alle autorità incaricate della trasmissione dei documenti e delle informazioni necessari ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b), nonché i punti di contatto e gli indirizzi elettronici delle autorità di cui trattasi;

  3. c) una domanda di un’organizzazione professionale rappresentativa in un paese terzo o di una persona fisica o giuridica, nella quale siano documentati l’identità, l’interesse legittimo ad agire e l’indirizzo elettronico.

Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

Art. 70 ter Trasmissione e messa a disposizione delle informazioni relative alle autorità competenti per l’esame delle domande a livello nazionale

1. Anteriormente al 1o ottobre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, il nome, l’indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell’autorità o delle autorità competenti per l’applicazione dell’articolo 118 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le eventuali modifiche al riguardo.

2. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi in base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 o dai paesi terzi a norma degli accordi internazionali conclusi con l’Unione. La Commissione rende pubblico tale elenco.

Art. 71 Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999

1. La trasmissione dei documenti di cui all’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: «il fascicolo») e delle modifiche di un disciplinare di produzione previste all’articolo 73, paragrafo 1, lettere c) e d), e all’articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento è effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento secondo le seguenti regole e procedure:

  1. a) la Commissione accusa ricevuta del fascicolo o della modifica nel modo previsto all’articolo 9 del presente regolamento;

  2. b) il fascicolo o la modifica sono considerati ammissibili alla data in cui la Commissione li riceve, alle condizioni stabilite all’articolo 11 del presente regolamento, purché siano pervenuti alla Commissione entro il 31 dicembre 2011;

  3. c) la Commissione conferma l’iscrizione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di cui trattasi nel registro a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, con le eventuali modifiche, e le assegna un numero di fascicolo;

  4. d) la Commissione esamina la validità del fascicolo, tenendo conto delle eventuali modifiche ricevute, entro il termine stabilito all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La Commissione ha la facoltà di decidere in merito alla cancellazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di cui trattasi a norma dell’articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, per quanto attiene alla trasmissione dei fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 vicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità degli Stati membri possono essere considerate richiedenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Art. 72 Etichettatura temporanea

1. In deroga all’articolo 65 del presente regolamento, i vini che recano una denominazione di origine o un’indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

2. Se la Commissione decide di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un’indicazione geografica a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

Art. 73 Disposizioni transitorie

1. La procedura prevista all’articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica nei casi seguenti:

  1. a) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica e approvata da quest’ultimo anteriormente al 1o agosto 2009;

  2. b) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica anteriormente al 1o agosto 2009, approvata da quest’ultimo e trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;

  3. c) per ogni modifica del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro anteriormente al 1o agosto 2009 e trasmessa da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;

  4. d) per ogni modifica minore del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmessa da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011.

2. La procedura prevista all’articolo 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmesse da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all’articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

4. I vini prodotti in Croazia fino al 30 giugno 2013 incluso, conformi alle disposizioni applicabili in Croazia a tale data, possono essere ancora commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Tali prodotti possono essere etichettati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia al 30 giugno 2013.

Art. 75 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione