Sez. L, Sentenza n. 9953 del 24/05/2004 (Rv. 573082 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Disciplina di cui ai d.P.R. di attuazione degli accordi collettivi nazionali - Medici specialisti titolari di incarico temporaneo formalmente attribuito alla data del 30 dicembre 1993 - entro il 30 dicembre 1993 - Procedimento - Perfezionamento entro il 30 dicembre 1993 - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di rapporti di convenzione a tempo indeterminato con medici specialistici e di divieto alle UU.SS.LL., a decorrere dal 30 dicembre 1993 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993 - di concludere nuovi rapporti di convenzione a tempo indeterminato con medici specialistici che non fossero già in servizio a quella data, deve aversi riguardo, ai fini del menzionato discrimine temporale per la conclusione di nuovi rapporti a convenzione, che si sia perfezionata la procedura disciplinata dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, per il conferimento di incarico di lavoro convenzionato tra le UU.SS.LL. e i medici specialistici - il cui atto finale è costituito dall'accettazione dell'incarico da parte dello specialista -, e che, alla stregua dell'interpretazione letterale delle disposizioni recate dall'art. 8, comma ottavo del decreto legislativo n. 502 del 1992, il medico specialista abbia preso servizio entro la data utile del 31 dicembre 1993. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto lo specialista non in servizio alla data del 30 dicembre 1993 non essendosi perfezionato, l'intero procedimento, entro la data prevista dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 28/09/1990 num. 316 art. 8, Legge 28/09/1990 num. 316 art. 9, Legge 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/12/1993 num. 517 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)