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Sez. 4, Sentenza n. 552 del 15/02/1995 Cc. (dep. 14/04/1995) Rv. 201026 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Di veicolo condotto da persona non abilitata alla guida ed appartenente ad altri - Possibilità di disporre il sequestro unicamente in funzione della confisca del mezzo - Esclusione - Possibilità di disporre il sequestro per le altre finalità previste dall'art. 321 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201026-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità

Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell'autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'appello del P.M. avverso il diniego da parte del G.I.P. di disporre il sequestro preventivo di un veicolo per violazione dell'art. 116, comma tredicesimo D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, ha rilevato che il sequestro è consentito solo allorché si debba con la successiva condanna ordinare la confisca, non possibile nel caso in esame per l'appartenenza del mezzo a persona estranea al reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)