Sez. 6, Sentenza n. 2423 del 14/12/1977 Ud. (dep. 01/03/1978) Rv. 138173 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PROPAGANDA COMMERCIALE VIETATA - ESTREMI.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PROPAGANDA COMMERCIALE VIETATA - ESTREMI.*
Caratteristica essenziale della propaganda commerciale vietata dall'art 13 legge 30 aprile 1962, n 283 in tema di sostanze alimentari e la sua attitudine a suscitare negli acquirenti, mediante l'uso di denominazioni improprie e di espressioni immodeste, falsamente elogiative e comunque sottratte ad ogni possibile confronto o controllo, l'ingiustificata fiducia e l'immotivato affidamento che il prodotto reclamizzato possieda qualita eccezionali e comunque superiori a quelle normalmente riscontrabili in analoghi prodotti. Si ha, pertanto, contravvenzione al citato art 13 quando la denominazione o aggettivazione propagandistica risulti incongrua rispetto al prodotto offerto in vendita e miri ad attribuirgli caratteristiche qualitative che esso non possiede affatto o tutt'al piu possiede in misura non eccedente quella ordinariamente rilevabile nei prodotti similari. (nella specie erano state messe in vendita confezioni con la scritta "latte indenne prodotto da vacche selezionate").*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)