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Sez. 5 - , Sentenza n. 20731 del 01/08/2019 (Rv. 655041 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di rappresentanza - Nozione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655041-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa costituiscono spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società che non danno luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, ossia quelli correlati ad iniziative rivolte a soggetti terzi rispetto alla società che li sostiene, in quanto solo la rilevanza esterna di una determinata iniziativa è idonea ad accrescerne il prestigio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)