Sez. 3, Sentenza n. 2256 del 03/08/1973 (Rv. 365526 - 01)
VENDITA - IN GENERE - DA PIAZZA A PIAZZA - SPEDIZIONE DELLA MERCE SENZA PREVENTIVA RISPOSTA DI ACCETTAZIONE - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.*
VENDITA - IN GENERE - DA PIAZZA A PIAZZA - SPEDIZIONE DELLA MERCE SENZA PREVENTIVA RISPOSTA DI ACCETTAZIONE - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.*
Il contratto di compravendita da piazza a piazza, nel caso in cui la merce sia stata spedita senza preventiva risposta di accettazione, si considera concluso nel luogo di inizio dell'esecuzione, mediante consegna al vettore, soltanto nelle tre ipotesi specificamente previste dall'art 1327 cod civ (espressa richiesta del proponente, natura dell'affare o Usi che impongono la esecuzione della prestazione senza preventiva risposta). Al di fuori di questi casi vale la regola generale secondo la quale il contratto si considera concluso (art 1326) nel luogo in cui il proponente riceve la notizia dell'accettazione dell'altra parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)