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Sez. L, Sentenza n. 12039 del 19/12/1990 (Rv. 470220 - 01)

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE - ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI - ESERCIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - LICENZIAMENTO - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470220-01

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE - ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI - ESERCIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - LICENZIAMENTO - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i quali esercitano professionalmente attività ospedaliera, assumono la qualità di imprenditore, nonostante il fine spirituale o comunque altruistico perseguito, ove la loro prestazione sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso adeguato al costo del servizio - dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo meramente oggettivo ed è collegato alle modalità dello svolgimento dell'attività -, con la conseguente applicabilità nei confronti di tali enti dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in ordine ai lavoratori da essi illegittimamente licenziati. (Conf 1138/80, mass n 404617).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)