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Sez. 1, Sentenza n. 2114 del 08/08/1967 (Rv. 329239 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AVALLO - FIDEIUSSIONE SOTTOSTANTE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'AVALLANTE DELLA FUNZIONE DI GARANZIA DEL TITOLO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329239-01

TITOLI DI CREDITO - AVALLO - FIDEIUSSIONE SOTTOSTANTE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'AVALLANTE DELLA FUNZIONE DI GARANZIA DEL TITOLO - INSUFFICIENZA.*

Non puo essere ritenuta la sussistenza di un'ordinaria fideiussione, sottostante al rapporto cambiario di avallo, se non quando vi sia la prova che l'avallante si e obbligato anche in qualita di fideiussore, e cio mediante un'espressa manifestazione di volonta, quale quella richiesta dall'art. 1937 cod.civ.. a tal fine, non e sufficiente la circostanza che l'avallante, nel prestare l'avallo, fosse a conoscenza che la cambiale veniva rilasciata a garanzia di un mutuo o di un'anticipazione o sovvenzione bancaria.*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 35, Cod. Civ. art. 1937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)