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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6219 del 14/03/2018 (Rv. 647328 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Contraddittorio endoprocedimentale - Accertamenti cd. a tavolino - Necessità - Esclusione - Documentazione presentata dal contribuente all'ufficio - Equiparabilità alla verifica proseguita presso l'amministrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647328-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti cd. "a tavolino", senza che, peraltro, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, possa essere interpretato nel senso che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica possa essere equiparata a quella compiuta presso la sede della società e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, negli uffici dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)