Sez. 3, Sentenza n. 8139 del 15/06/2001 (Rv. 547511 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Annullamento del contratto - Mancanza di apposita domanda - Inoperatività del contratto - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
L'art. 1892 cod. civ., in tema di dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato, prevede un'ipotesi di annullamento del contratto sempreché al riguardo venga proposta apposita domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non può ricollegarsi l'effetto - non previsto dalla norma in esame - della inoperatività del contratto assicurativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)