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Sez. 1 - , Sentenza n. 51880 del 29/10/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278067 - 01

ARMI - IN GENERE | Parte di arma da guerra - Caricatore di arma da guerra - Reato di cui all’art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895 - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278067-01

ARMI - IN GENERE

Ai fini dell'attribuibilità della qualifica di "parte" di un'arma da guerra, da cui consegue la configurabilità del delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sufficiente l'autonomia funzionale di essa, che ne rende possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico dell'arma stessa, e la facile ricomposizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna dell'imputato per la detenzione di un caricatore già in dotazione ad un fucile d'assalto in uso all'esercito elvetico, idoneo per il tiro a raffica). (Conf. n. 701/1988, Rv.180228).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)