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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17195 del 26/06/2019 (Rv. 654729 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Commissioni tributarie - Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria - Condizioni - Pluralità di prescrizioni - Sussistenza di elementi positivi di confusione - Necessità - Onere di allegazione - Spettanza al contribuente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654729-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il giudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione - che il contribuente ha l'onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria - maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata, situazione che si realizza anche nell'ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)