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Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 21/10/1983 Cc. (dep. 25/11/1983) Rv. 161396 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI RIESAME - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME - MUTAZIONE DELLA IMPUTAZIONE AI FINI DEL CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELL'ESERCIZIO DELLA CAUTELA - LEGITTIMITÀ - INCIDENZA SUL CORSO DELLA ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161396-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI RIESAME - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME - MUTAZIONE DELLA IMPUTAZIONE AI FINI DEL CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELL'ESERCIZIO DELLA CAUTELA - LEGITTIMITÀ - INCIDENZA SUL CORSO DELLA ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il giudice del riesame, ai fini del controllo sull'Esercizio della cautela, è funzionalmente competente ad operare, senza pregiudizio dell'ulteriore corso dell'istruttoria, modifiche dell'imputazione. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che la mutazione dell'addebito è da porre sempre in relazione all'accertamento della legittimità dello status custodiae e, pertanto, non può incidere sull'ulteriore corso della istruzione: nel che - si è detto - risiede l'autonomia del procedimento di riesame rispetto a quello principale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)