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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1972, causa 56/69

Decisione
decisa il 1972-07-14
ECLI
ECLI:EU:C:1972:77

Epigrafe

Nella causa 56-69 FARBWERKE HOECHST AG, già Meister Lucius & Brüning, con sede in Francoforte sul Meno, assistita e rappresentata dagli avvocati H. Hellmann e K. Pfeiffer, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il consigliere di legazione di 1a classe E. Graf von Carmer, Ambasciata di Germania, 20-22, avenue de l'Arsenal, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, signori J. Thiesing, G. Marchesini e J. Griesmar, in qualità di agenti, assistiti dal Prof. W. Hefermehl, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. E. Reuter, 4, boulevard Royal, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1969, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 195 del 7 agosto 1969, pag. 11 e segg., e relativa ad un procedimento fondato sull'art. 85 del trattato CEE (IV/26.267 — coloranti), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente, J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione, A. M. Donner, A. Trabucchi (relatore), R. Monaco e P. Pescatore, giudici ; avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Testo identico a quello della sentenza del 14 luglio 1972 nella causa 55-69 (vedi pat. 890)

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
Testo identico a quello della sentenza del 14 luglio 1972 nella causa 55-69 (vedi pag. 909)

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 85 e 173, visto il regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17, visto il regolamento della Commissione del 25 luglio 1963, n. 99, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher Donner Trabucchi Monaco Pescatore Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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