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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 71 del 1972

Decisione
decisa il 1972-04-13, depositata il 1972-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:71
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6080

  • Lavoro
  • Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo (erga omnes)
  • Operai dipendenti dalle imprese per confezioni in serie
  • D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394
  • Illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, sollevata con l'ordinanza 21 aprile 1971, già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.

Norme impugnate

  • d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394
  • legge 14 luglio 1959, n. 741

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operi dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Saccone Innocenzo e la società Manifatture Mavin, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971. Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 21 aprile 1971 il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, perché stabilisce dei minimi salariali non corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della Costituzione; che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 156 del 1971, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, sollevata con l'ordinanza 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze