Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007 (Rv. 596534 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Lotteria istantanea istituita ai sensi della l. n. 62 del 1990 - Lotteria "La fortuna sotto la neve" - Relativa regolamentazione avente valore contrattuale ex d.m. 2.11.1995 - Diritto al pagamento del premio - Possesso del biglietto con combinazione vincente - Sufficienza - Esclusione - Inserimento sul biglietto del "codice di validazione" - Necessità - Fondamento - Inserimento per errore di stampa di combinazione vincente in biglietto privo di validazione - Diritto al premio - Esclusione - Fondamento - Inadempimento contrattuale del gestore - Sussistenza - Danno risarcibile - Costo del biglietto - Maggior danno - Prova - Necessità.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
Nel contratto di lotteria istantanea istituita ai sensi dell'art. 6 della l. n. 62 del 1990 ed in particolare in quello denominato "La fortuna sotto la neve", istituito e disciplinato con il d.m. 2 novembre 1995, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 cod. civ., la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto della estrazione del numero del biglietto vincente, ma si verifica quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che non soltanto deve recare la combinazione vincente, ma deve anche presentare un codice di validazione corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati e inseriti nelle liste depositate presso un notaio. Ne consegue che, se per un errore di stampa un biglietto riporti la combinazione vincente ma non sia fornito del codice di validazione, il gestore della lotteria istantanea - che risponde verso gli acquirenti dei biglietti solo nei limiti del montepremi messo a disposizione (condizione negoziale portata a conoscenza dei giocatori con l'affissione del regolamento nei locali di vendita dei biglietti ed accettata dagli stessi implicitamente con l'acquisto del biglietto) - non è tenuto a corrispondere il premio al possessore del tagliando apparentemente vincente, ma risponde nei suoi confronti a titolo di inadempimento contrattuale (per avere predisposto un mezzo tecnico viziato), e può pertanto essere tenuto al solo risarcimento dei danni pari al costo del biglietto stesso, salvi gli ulteriori danni che questi assumesse e provasse, come conseguenze dell'errore di stampa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1935, DM Finanze 02/11/1995, Decr. Minist. Finanze 12/02/1991 num. 183, Legge 26/03/1990 num. 62 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)