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Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 28/09/1977 (Rv. 387783 - 01)

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - VENDITA AD OPERA DEL PRIVATO DI BENI COMUNALI SOGGETTI AD USI CIVICI - NULLITA - LIMITI - RESPONSABILITA DEL VENDITORE - GARANZIA PER EVIZIONE - INAPPLICABILITA - RESPONSABILITA PER IL COMPORTAMENTO PRECONTRATTUALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387783-01

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - VENDITA AD OPERA DEL PRIVATO DI BENI COMUNALI SOGGETTI AD USI CIVICI - NULLITA - LIMITI - RESPONSABILITA DEL VENDITORE - GARANZIA PER EVIZIONE - INAPPLICABILITA - RESPONSABILITA PER IL COMPORTAMENTO PRECONTRATTUALE - SUSSISTENZA.*

La vendita, da parte di un privato, di beni comunali soggetti ad Usi civici non produce effetti obbligatori, quale vendita di cosa altrui, ma e nulla per impossibilita dell'oggetto e percio non produce alcun effetto, indipendentemente dalla conoscenza della demanialita, che le parti possano avere avuto. Da cio consegue che il venditore non e tenuto alla garanzia per evizione ma puo solo rispondere per il suo comportamento precontrattuale eventualmente contrario alla buona fede, secondo un apprezzamento che dev'essere compiuto dal giudice del merito. Unica eccezione all'invalidita della vendita si ha nel caso in cui il bene soggetto ad uso civico sia stato concesso al privato venditore ai sensi degli artt 13 e seguenti della legge n 1766 del 1927, con l'Obbligo di migliorare e la facolta di affrancare dopo l'esecuzione delle migliorie ed il loro accertamento. (V 1365/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)