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Sez. U, Ordinanza n. 604 del 13/07/1983 (Rv. 429628 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZE RESE DALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE SU ISTANZA DI RICUSAZIONE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - NECESSITÀ - SINDACATO DELLA SUPREMA CORTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429628-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZE RESE DALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE SU ISTANZA DI RICUSAZIONE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - NECESSITÀ - SINDACATO DELLA SUPREMA CORTE - LIMITI.*

Le ordinanze rese dalla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, su istanza di ricusazione, sono impugnabili con ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, le quali decidono in camera di consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 ultimo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195 (come modificato dalla legge 3 gennaio 1981 n. 1) e dello art. 69 quarto comma cod. proc. pen.. peraltro, anche con riguardo a detta impugnazione, il Sindacato della suprema Corte è circoscritto alle questioni di legittimità, restando preclusa ogni possibilità di riesame delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente alla suddetta Sezione disciplinare, con il solo Obbligo di fornire motivazione adeguata ed esente da vizi logici od errori giuridici. (V 784/80, mass n 404234).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 03/01/1981 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)