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Sez. 5, Sentenza n. 25393 del 11/03/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290567-02

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta impropria da falso in bilancio - Bancarotta fraudolenta documentale - Concorso materiale di reati - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290567-02

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, è configurabile il concorso materiale tra il delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio e quello di bancarotta fraudolenta documentale anche ove entrambi abbiano riguardo al medesimo dato gestionale poiché siffatti reati presidiano interessi non coincidenti e presentano un diverso oggetto materiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la bancarotta impropria per false comunicazioni sociali ha ad oggetto la condotta di

esposizione nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali previste dall'art. 2621 cod. civ. di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti ed è causalmente efficiente alla produzione o all'aggravamento del dissesto, mentre la bancarotta documentale concerne la manipolazione dei libri e delle scritture contabili, tra cui non rientra il bilancio, idonea a compromettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari).

Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)